Approfitta del Reddito Energetico
Un contributo concreto per l’energia rinnovabile e il risparmio domestico.
Il Reddito Energetico Nazionale (REN) è un finanziamento pensato per sostenere l’installazione di impianti fotovoltaici uso domestico, per la riduzione delle spese energetiche delle famiglie e la promozione delle energie rinnovabili.
Per saperne di più
Il Reddito Energetico Nazionale è un’agevolazione destinata ai nuclei familiari in condizione di disagio economico, per consentire la realizzazione di impianti fotovoltaici in assetto di autoconsumo.
L’agevolazione consiste in un contributo economico a copertura delle spese sostenute per la realizzazione dell’impianto fotovoltaico e della fornitura dei servizi. Chi accede al Reddito Energetico non dovrà quindi pagare l’impianto fotovoltaico e le altre spese connesse, fatta eccezione per i corrispettivi dovuti al gestore di rete per il servizio di misura dell’energia prodotta (comprensivo dell’installazione del contatore, del rilevamento e della trasmissione delle misure di energia al GSE), gli eventuali risarcimenti in caso di annullamento dell’agevolazione e i costi legati all’eventuale disinstallazione dell’impianto fotovoltaico e al suo smaltimento.
Tra i servizi compresi nel contributo ci sono anche, per almeno dieci anni, una polizza assicurativa multi-rischi, un servizio di manutenzione e un servizio di monitoraggio delle performance dell’impianto.
La dotazione finanziaria iniziale del Fondo è pari a 100 milioni di euro per il 2025.
Le risorse sono così ripartite:
80 milioni di euro alle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;
20 milioni di euro alle restanti Regioni e alle Province autonome.
Il GSE rende disponibile un apposito contatore per monitorare le risorse del “Fondo Nazionale Reddito Energetico”.
Il Reddito Energetico è una misura riservata alle persone fisiche:
Appartenenti a nuclei familiari in condizione di disagio economico, ovvero con un ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) in corso di validità inferiore a 15.000 euro, oppure inferiore a 30.000 euro nel caso di nuclei familiari con almeno quattro figli a carico, come risultante dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) utilizzata per la richiesta di certificazione dell’ISEE, formulata attraverso i servizi digitali dell’INPS;
Titolari di un valido diritto reale (proprietà, superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione) su coperture e/o superfici di edifici, unità immobiliari e/o relative pertinenze, ovvero su aree e spazi pertinenziali ove andrà realizzato l’impianto fotovoltaico per cui si richiede l’accesso all’agevolazione;
Intestatari del contratto di fornitura di energia elettrica delle utenze di consumo asservite alle unità immobiliari di residenza anagrafica del nucleo familiare. Si precisa che tale requisito potrà essere posseduto anche da un altro appartenente al nucleo familiare ai fini ISEE.
Tali soggetti sono definiti Soggetti Beneficiari.
La Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) utilizzata per la richiesta di certificazione dell’ISEE, formulata attraverso i servizi digitali dell’INPS, deve essere riferita all’anno in corso di validità al momento di presentazione dell’istanza di accesso alle agevolazioni.
L’impianto fotovoltaico per cui si richiede l’accesso al beneficio andrà realizzato su coperture e/o superfici di edifici, unità immobiliari e/o relative pertinenze, ovvero su aree e spazi pertinenziali su cui il Soggetto Beneficiario è titolare di un valido diritto reale (proprietà, superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione). Inoltre, l’unità immobiliare a servizio della quale è installato l’impianto fotovoltaico deve essere di residenza anagrafica del nucleo familiare al momento della presentazione della richiesta di accesso al beneficio.
Gli interventi devono necessariamente:
Essere realizzati su coperture e/o superfici di edifici, unità immobiliari e/o relative pertinenze, ovvero su aree e spazi pertinenziali, per i quali il Soggetto Beneficiario è titolare di un valido diritto reale;
Rispettare i requisiti tecnici definiti nell’ambito del Regolamento del Fondo;
Prevedere una potenza nominale degli impianti fotovoltaici non inferiore a 2 kW e non superiore a 6 kW, e comunque non superiore alla potenza in prelievo contrattualmente impegnata sul punto di connessione al momento della presentazione dell’istanza di accesso alle agevolazioni;
non essere entrati in esercizio prima della data di presentazione della richiesta di accesso al beneficio;
prevedere che gli impianti fotovoltaici risultino censiti sul sistema GAUDI di Terna con il “GSE” quale “Utente del Dispacciamento” e il “Ritiro Dedicato” quale regime commerciale di cessione dell’energia;
comprendere, per almeno dieci anni, una polizza multi-rischi, il servizio di manutenzione e il servizio di monitoraggio delle performance dell’impianto.
Non è possibile l’ammissione al Reddito Energetico ove gli impianti siano realizzati ai fini del soddisfacimento della quota d’obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici di cui all’art. 26, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.
